FLY FISHING TEAM BOLOGNA - Club Pesca a mosca  - Corsi di lancio e costruzione

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STATUTO FLY FISHING TEAM BOLOGNA

FLY FISHING TEAM BOLOGNA

Circolo Arci San Rafael, Via A. Ponchielli, 21 40141 Bologna

Cod. Sez. FIPSAS

BO  Cod. 0373059

Ragione sociale

ASD Fly Fishing Team Bologna



S T A T U T O   F L Y   F I S H I N G    T E A M    B O L O G N A

Approvato dall’Assemblea Generale in data martedì 07 Dicembre 2010
 

STATUTO  SOCIALE

 TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI

 

Articolo 1 – Titolo – Costituzione – Denominazione

 

Tra i pescatori sportivi, nel Comune di Bologna si è costituita in data 12.01.2010 l’Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica denominata FLY FISHING TEAM BOLOGNA  Codice Fiscale 91318350377.

 

L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.


L’Associazione ha sede presso il Circolo Arci San Rafael, Via Amilcare Ponchielli, 21 - 40141 Bologna, e il sito ufficiale di riferimento del Fly Fishing Team Bologna è il www.fftb.it.

 

L’associazione ha facoltà di aderire ad altre organizzazioni, adeguandosi ai loro principi generali, purchè non siano in contrasto con le finalità ed i principi istituzionali dell'associazione stessa, sanciti nel presente statuto.

 

Articolo 2 – Scopi dell’Associazione

 

L’Associazione ha per scopo:

 

·         promuovere, organizzare ed incrementare tutte le attività inerenti lo sport  e la pratica della pesca a mosca;

·         assistere i soci nell’espletamento delle pratiche relative alla pesca;

·         seguire l’educazione sportiva degli associati;

·         svolgere attività divulgativa al fine di far conoscere le problematiche della pesca, della fauna ittica e dell’ambiente fluviale;

·         effettuare e/o partecipare a manifestazioni di propaganda e divulgazione della pesca a mosca;

·         organizzare per i propri iscritti e/o per le loro famiglie programmi sportivi, ricreativi, informativi o qualsiasi altra iniziativa intesa a tener vivo il contatto, l’amicizia e la solidarietà tra i soci.

                                

TITOLO II – SOCI – DIRITTI – DOVERI – ESCLUSIONE

 

Articolo  3 – Qualifica di Socio

 

Previa loro domanda scritta possono essere ammessi alla Associazione in qualità di Soci tutti coloro, purché maggiorenni, che manifestano interesse attivo a detta attività sportiva.

Sono ammessi Soci di età compresa fra i 10 anni e i 18, su domanda dei genitori e sotto la loro esclusiva responsabilità.


Presentata la domanda di ammissione all’Associazione il Consiglio Direttivo si riserva venti (20) giorni di tempo per valutarla, passati i quali vale il principio di "silenzio assenso".


Per diventare Soci della Associazione è inoltre necessario sottoscrivere la quota sociale annuale, impegnandosi ad accettare e rispettare il presente statuto, condividere gli scopi della Associazione, conformare la propria condotta ai principi di legalità e di moralità.

 

La quota sociale di appartenenza alla Associazione, viene indicata annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.


Le quote sociali devono essere versate entro il  mese di Gennaio di ogni anno. I soci che non abbiano soddisfatto all’obbligo del pagamento della quota decadono dal godimento dei diritti derivanti dalla qualifica di socio.

 

Non possono far parte del Consiglio Direttivo, pescatori che ricoprono cariche societarie in altre Associazioni o società di pesca.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire titolo di “Socio Onorario” o altro a personalità e simpatizzanti che si siano distinti per particolari meriti e per benevolenza verso l’Associazione, questi saranno sempre annoverati tra i soci e godranno degli stessi diritti con esclusione di quello di voto e di accesso alle cariche sociali.


 

 

Articolo 4 – Diritti del Socio

 

Ogni socio, ha diritto di:

 

a.       frequentare la sede sociale e partecipare alle varie iniziative promosse;

b.       intervenire alle Assemblee Generali, possono votare e essere eletti alle cariche sociali, solo se maggiorenni. Salvo quanto stabilito all’art. 3;

c.        partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di spettatore non attivo;

d.       su semplice richiesta visionare verbali di Consiglio, di Assemblea, registri cassa e altri documenti sociali;

e.       chiedere ai Soci le informazioni, chiarimenti e l’istruzione necessaria alla sua formazione di pescatore a mosca;

f.         partecipare attivamente allo svolgimento delle attività sociali.


I verbali di riunione, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali, verranno resi disponibili alla consultazione per i soci iscritti dietro richiesta del singolo socio.

 

Articolo 5 – Doveri del Socio

 

Ogni Socio ha il dovere morale di:

 

a.       osservare il presente statuto;

b.       sottostare alle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

c.        osservare le leggi che regolamentano l’esercizio della pesca, ovunque questa venga effettuata;

d.       dare ai Soci le informazioni, chiarimenti e istruzione necessaria alla loro formazione di pescatore a mosca;

e.       rendersi utile, per quanto possibile,  nello svolgimento delle attività sociali.

 

Il Socio cessa di essere tale per:

 

a.       morosità nel versamento della quota sociale;

b.       radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti;

c.        morte;

d.       dimissioni da comunicare al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata.

 

Sino al 31 Gennaio sono considerati Soci anche coloro che erano tali durante l’anno precedente.


Il Socio cessato non ha diritto al rimborso della quota associativa versata, né può vantare diritti di alcun genere nei confronti dell’Associazione.


Articolo 6 – Radiazione del Socio

 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non accogliere la domanda di iscrizione di un Socio o di radiare dalla Associazione il Socio che:

 

a.       non osservi le vigenti leggi regolanti l’esercizio della pesca;                                                                 

b.       non osservi le disposizioni del presente statuto o che non si attenga al disposto dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

c.        abbia in qualsiasi modo recato danno alla Associazione, anche di immagine;

d.       fomenti dissidi e disordini anche tra i soci.

 

La radiazione dovrà essere comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata a firma del Presidente e deve contenere le motivazioni.

 

Il socio, prima di essere radiato definitivamente dalla Associazione, ha il diritto di presentare entro 30 giorni dalla notifica appello verbale al Consiglio Direttivo riunito almeno in due terzi e in ultima istanza alla prima Assemblea ordinaria dei Soci che delibererà in merito a maggioranza, nel frattempo gli sono sospesi tutti i diritti dei Soci.

L’associato radiato, in futuro,  non può essere più riammesso.


 

TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE

 

Articolo 7

 

Il patrimonio Sociale è costituito :

 

a.       dalle quote sociali;

b.       da eventuali altri proventi non commerciali;

c.        materiali e attrezzature ad uso comune di proprietà della Associazione, disponibili per corsi lancio e costruzione di mosche artificiali;

d.       eventuali beni mobili, arredi e attrezzature varie.

 

Sarà cura del Consiglio Direttivo tenere aggiornato il registro inventario del materiale di proprietà della Associazione.



 

 

TITOLO  IV – ORDINAMENTO SOCIALE

 

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

 

Al regolare funzionamento della Associazione si provvederà con:

 

a.       l’Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria.

b.       il Consiglio Direttivo che nominerà al suo interno il

 

·         Presidente,

·         Vice Presidente,

·         Cassiere,

·         Segretario

 

c.        il Revisore dei conti.

 

 

 

Articolo 9 – Assemblea  Ordinaria dei Soci

 

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente o su istanza della maggioranza dei Soci.

 

Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Assemblea Ordinaria dei soci si riunisce comunque per:

 

a.       discutere e approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;

b.       prendere atto, dalla relazione del Presidente, delle iniziative e attività svolte e quella del Revisore dei Conti sulla regolarità contabile/amministrativa;

c.        proporre al Consiglio Direttivo attività varie;

d.       deliberare su eventuali punti posti all’ordine del giorno;

e.       approvare le quote associative dell’anno. L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre;

f.         eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti qualora scaduti o decaduti.

 

Con voto palese l’Assemblea provvederà a nominare due (2) scrutatori, per l’eventuale espletamento di pratiche inerenti elezioni di organi direttivi.

 

 

Articolo 10 – Assemblea Straordinaria dei Soci

 

L’Assemblea Straordinaria può essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o direttamente dalla metà piu’ uno dei Soci a fronte di richiesta motivata.

 

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata anche su richiesta diretta del Revisore dei Conti in base all’art. 17.

 


 

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta negli stessi termini di cui all’articolo 11, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 13, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

 

Rientrano nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 11:

·         Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche;

·         Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;

·         Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;

·         Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 19.

 

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano  quale socio.

 

E’ compito del Presidente dell’Assemblea verificare la regolare convocazione e costituzione delle stesse.

 

Il Presidente provvede a nominare un Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto da entrambi nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti.

Il verbale di tutte le Assemblee viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede

 

Articolo 11 – Convocazione delle Assemblee

 

La convocazione dell’Assemblea dovrà essere comunicata ai soci, almeno quattordici (14) giorni prima della data fissata, tramite convocazione singola o collettiva.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Salvo quanto previsto dall’art 19.

 

Articolo 12 – Votazioni e delibere

 

a.       ogni Socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto a un voto;

b.       è ammessa la delega scritta in numero non superiore a uno per ogni socio;

c.        i Consiglieri e il Revisore dei conti sono eletti a votazione segreta;

d.       i candidati a consigliere o revisore che ottengono il maggior numero di voti vengono proclamati eletti. In caso di parità si procederà al ballottaggio;

e.       gli eletti dovranno accettare la carica seduta stante se presenti ed entro otto giorni se assenti all’Assemblea.

 

Tutte le delibere delle assemblee vengono prese a maggioranza salvo quanto previsto dall’Art. 19.

 

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

 

I Consiglieri potranno essere: cinque (5); sette (7); o massimo nove (9), in rapporto 1 a 9 rispetto al numero degli iscritti dell’anno precedente.

Essi nominano tra di loro il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, in caso di parità ( per defezioni ) in seconda votazione, il voto del Presidente vale doppio.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria sei (6) volte all’anno e in via straordinaria ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, o su richiesta di un singolo consigliere, con un preavviso minimo di 3 giorni.

 

Il Consiglio è legittimamente costituito e la votazione è valida solo se sono presenti almeno tre (3), cinque (5)  o sette (7) consiglieri rispettivamente al numero dei componenti indicati al primo comma.

 

Il singolo Consigliere o il Consiglio intero possono decadere tramite una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dell'assemblea.


Un consigliere che risulti assente ad almeno 3 riunioni del Consiglio o Assemblea nell'arco dell'anno senza un valido e giustificato motivo viene automaticamente considerato delegittimato.

 

 

Articolo 14 – Subentro nel consiglio Direttivo

 

Quando per dimissioni o per altra causa si renda vacante un posto da consigliere, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sostituirlo e l’incarico di consigliere verrà proposto al socio eletto con più voti, nella lista dei candidati, che non ricopre ancora cariche direttive.

Se quest’ultimo rinuncia all’incarico si provvederà d’ufficio a richiedere la disponibilità al secondo socio eletto, e cosi via.

In tal caso gli incarichi potranno essere riassegnati in seno al Consiglio ad esclusione dell’incarico di Presidente.

 

Nel caso in cui non vi siano soci candidati disponibili o manchi il Presidente, quanto prima si procederà all’elezione formale dell’intero Consiglio Direttivo da parte dell’ assemblea dei soci.

 

Articolo 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

 

a.       Nominare il Presidente e Vice Presidente;

b.       nominare un Cassiere;

c.       nominare un Segretario, che cura le iscrizioni  dei soci, la raccolta e gestione dei dati;

d.       programmare le attività dell’anno; analizzare, valutare, studiare e coordinare le attività proposte dall’Assemblea;

e.       compiere gli atti di ordinaria amministrazione, registrando e aggiornando il libro cassa e libro dei verbali o altri;

f.        raccogliere  le iscrizioni dei soci, accettarle o respingerle e disporre dei recapiti e dati personali;

g.       organizzare eventuali gite, pranzi sociali e corsi tecnici anche con l'ausilio di "docenti" esterni alla Associazione;

h.       deliberare, con motivazione, l’esclusione o radiazione di soci renitenti, morosi o indegni;

i.         convocare le Assemblee, compilare i bilanci e le relazioni.

                                              

Articolo 16 – Compiti del Presidente


Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione a tutti gli effetti di legge e può con la sola sua firma eseguire riscossioni e rilasciare valide quietanze ad Enti pubblici e privati ed a qualsiasi terzo in genere.

 

Il Presidente eletto, con l’accettazione del suo incarico, si impegna formalmente ad effettuare entro i termini di legge la Denuncia di Variazione del codice fiscale dell’ Associazione; si impegna inoltre, in caso di sue dimissioni, ad agevolare il nuovo presidente entrante nella Variazione del suddetto codice fiscale, rinunciando a qualsiasi forma di pretesa o azione sul codice fiscale stesso che possa arrecare danno all’ Associazione.

 

Il Presidente eletto, inoltre, sempre con l’accettazione del suo incarico, riconosce e accetta che il Codice Fiscale rimane comunque proprietà esclusiva del Associazione a disposizione dei successivi presidenti.

 

Il Presidente, se presente, presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali, i bilanci e le relative relazioni. E’ suo preciso compito coordinare e sorvegliare sull’attività dell’associazione e realizzazione dei programmi.

 

In caso di sua assenza o impedimento, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

 

Articolo 17- Compiti del Revisore dei conti

 

Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea dei Soci, dura in carica due anni, ed è rieleggibile senza limite di mandati 

 

Ha il compito di:

 

·         partecipare liberamente alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di consulenza ed indirizzo, ma senza   diritto di voto.

·         Controllare periodicamente la regolare tenuta ed aggiornamento dei registri di cassa, dei verbali Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, del  Libro soci e/o altre scritture sociali nonché la corretta tenuta e gestione delle disponibilità finanziarie, del regolare assolvimento degli obblighi di legge e veridicità delle poste attive e passive. Apponendo la sua firma ai bilanci ne certifica la regolarità.

·         Allegare al bilancio, unitamente alla relazione del Presidente, una sua breve relazione a certificazione dei controlli  effettuati e della  regolarità o irregolarità riscontrate. In questo ultimo caso ha facoltà di convocare l'Assemblea dei soci in qualsiasi momento rendendola edotta e segnalerà i suoi suggerimenti e correttivi fino a proporre la revoca del mandato a uno o più consiglieri responsabili.  In casi estremi sarà tenuto a denunciare eventuali illegalità o reati alle autorità competenti.

 

In caso di inadempienza è responsabile in solido con il Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo 18 – Gratuità degli incarichi

 

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non sono retribuite né retribuibili.

Ai Consiglieri, si potrà dar luogo al rimborso delle spese effettivamente da essi sostenute purché autorizzate da una delibera del Consiglio Direttivo, e delle quali il beneficiario del rimborso dovrà consegnare ricevuta ed eventualmente dare ampio rendiconto in sede di riunione del Consiglio stesso.

 

Articolo 19 – Scioglimento dell’Associazione

 

·         Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei 2/3.

·         La richiesta di convocazione dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

·         L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

·         La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluta in beneficenza a favore di altra associazione di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 20 – Clausola Compromissoria

 

·         Tutte le controversie insorgenti tre l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre (3) arbitri due (2) dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

·         La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

·         L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

·         L’arbitrato avrà sede in Bologna ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

 

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.


Il presente Statuto è stato ratificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in Bologna in data 07 Dicembre 2010

 

Letto sottoscritto e approvato.

Scarica una copia dello statuto


 

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