S T A T U T O F L Y F I S H I N G
T E A M B O L O G N A
Approvato dall’Assemblea Generale in data martedì
07 Dicembre 2010
STATUTO SOCIALE
TITOLO
I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI
Articolo
1 – Titolo – Costituzione – Denominazione
Tra i pescatori sportivi, nel Comune di Bologna
si è costituita in data 12.01.2010 l’Associazione di Pesca Sportiva
Dilettantistica denominata FLY FISHING TEAM BOLOGNA Codice Fiscale
91318350377.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo
di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.
L’Associazione ha sede presso il Circolo Arci San Rafael, Via
Amilcare Ponchielli, 21 - 40141 Bologna, e il sito ufficiale di
riferimento del Fly Fishing Team Bologna è il www.fftb.it.
L’associazione ha facoltà di aderire ad altre
organizzazioni, adeguandosi ai loro principi generali, purchè non
siano in contrasto con le finalità ed i principi istituzionali
dell'associazione stessa, sanciti nel presente statuto.
Articolo
2 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha per scopo:
·
promuovere, organizzare ed incrementare tutte le attività inerenti
lo sport e la pratica della pesca a mosca;
·
assistere i soci nell’espletamento delle pratiche relative alla
pesca;
·
seguire l’educazione sportiva degli associati;
·
svolgere attività divulgativa al fine di far conoscere le
problematiche della pesca, della fauna ittica e dell’ambiente
fluviale;
·
effettuare e/o partecipare a manifestazioni di propaganda e
divulgazione della pesca a mosca;
·
organizzare per i propri iscritti e/o per le loro famiglie
programmi sportivi, ricreativi, informativi o qualsiasi altra
iniziativa intesa a tener vivo il contatto, l’amicizia e la
solidarietà tra i soci.
TITOLO
II – SOCI – DIRITTI – DOVERI – ESCLUSIONE
Articolo 3 – Qualifica di Socio
Previa loro domanda scritta possono essere
ammessi alla Associazione in qualità di Soci tutti coloro, purché
maggiorenni, che manifestano interesse attivo a detta attività
sportiva.
Sono ammessi Soci di età compresa fra i 10 anni e
i 18, su domanda dei genitori e sotto la loro esclusiva
responsabilità.
Presentata la domanda di ammissione all’Associazione il Consiglio
Direttivo si riserva venti (20) giorni di tempo per valutarla,
passati i quali vale il principio di "silenzio assenso".
Per diventare Soci della Associazione è inoltre necessario
sottoscrivere la quota sociale annuale, impegnandosi ad accettare e
rispettare il presente statuto, condividere gli scopi della
Associazione, conformare la propria condotta ai principi di legalità
e di moralità.
La quota sociale di appartenenza alla
Associazione, viene indicata annualmente dal Consiglio Direttivo e
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.
Le quote sociali devono essere versate entro il mese di Gennaio di
ogni anno. I soci che non abbiano soddisfatto all’obbligo del
pagamento della quota decadono dal godimento dei diritti derivanti
dalla qualifica di socio.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo,
pescatori che ricoprono cariche societarie in altre Associazioni o
società di pesca.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire titolo di “Socio
Onorario” o altro a personalità e simpatizzanti che si siano
distinti per particolari meriti e per benevolenza verso
l’Associazione, questi saranno sempre annoverati tra i soci e
godranno degli stessi diritti con esclusione di quello di voto e di
accesso alle cariche sociali.
Articolo
4 – Diritti del Socio
Ogni socio, ha diritto di:
a.
frequentare la sede sociale e partecipare alle varie iniziative
promosse;
b.
intervenire alle Assemblee Generali, possono votare e essere eletti
alle cariche sociali, solo se maggiorenni. Salvo quanto stabilito
all’art. 3;
c.
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità
di spettatore non attivo;
d.
su semplice richiesta visionare verbali di Consiglio, di Assemblea,
registri cassa e altri documenti sociali;
e.
chiedere ai Soci le informazioni, chiarimenti e l’istruzione
necessaria alla sua formazione di pescatore a mosca;
f.
partecipare attivamente allo svolgimento delle attività sociali.
I verbali di riunione, del Consiglio Direttivo e delle Assemblee
Generali, verranno resi disponibili alla consultazione per i soci
iscritti dietro richiesta del singolo socio.
Articolo
5 – Doveri del Socio
Ogni Socio ha il dovere morale di:
a.
osservare il presente statuto;
b.
sottostare alle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo;
c.
osservare le leggi che regolamentano l’esercizio della pesca,
ovunque questa venga effettuata;
d.
dare ai Soci le informazioni, chiarimenti e istruzione necessaria
alla loro formazione di pescatore a mosca;
e.
rendersi utile, per quanto possibile, nello svolgimento delle
attività sociali.
Il Socio cessa di essere tale per:
a.
morosità nel versamento della quota sociale;
b.
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta
gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o
nei Regolamenti;
c.
morte;
d.
dimissioni da comunicare al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera
raccomandata.
Sino al 31 Gennaio sono considerati Soci anche
coloro che erano tali durante l’anno precedente.
Il Socio cessato non ha diritto al rimborso della quota associativa
versata, né può vantare diritti di alcun genere nei confronti
dell’Associazione.
Articolo 6 – Radiazione del Socio
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non
accogliere la domanda di iscrizione di un Socio o di radiare dalla
Associazione il Socio che:
a.
non osservi le vigenti leggi regolanti l’esercizio della
pesca;
b.
non osservi le disposizioni del presente statuto o che non si
attenga al disposto dell’Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo;
c.
abbia in qualsiasi modo recato danno alla Associazione, anche di
immagine;
d.
fomenti dissidi e disordini anche tra i soci.
La radiazione dovrà essere comunicata al Socio a
mezzo lettera raccomandata a firma del Presidente e deve contenere
le motivazioni.
Il
socio, prima di essere radiato definitivamente dalla Associazione,
ha il diritto di presentare entro 30 giorni dalla notifica appello
verbale al Consiglio Direttivo riunito almeno in due terzi e in
ultima istanza alla prima Assemblea ordinaria dei Soci che
delibererà in merito a maggioranza, nel frattempo gli sono sospesi
tutti i diritti dei Soci.
L’associato radiato, in futuro, non può essere più riammesso.
TITOLO
III – PATRIMONIO SOCIALE
Articolo
7
Il patrimonio Sociale è costituito :
a.
dalle quote sociali;
b.
da eventuali altri proventi non commerciali;
c.
materiali e attrezzature ad uso comune di proprietà della
Associazione, disponibili per corsi lancio e costruzione di mosche
artificiali;
d.
eventuali beni mobili, arredi e attrezzature varie.
Sarà cura del Consiglio Direttivo tenere
aggiornato il registro inventario del materiale di proprietà della
Associazione.
TITOLO
IV – ORDINAMENTO SOCIALE
Articolo
8 – Organi dell’Associazione
Al regolare funzionamento della Associazione si
provvederà con:
a.
l’Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria.
b.
il Consiglio Direttivo che nominerà al suo interno il
·
Presidente,
·
Vice Presidente,
·
Cassiere,
·
Segretario
c.
il Revisore dei conti.
Articolo
9 – Assemblea Ordinaria dei Soci
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione,
all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo, tramite il suo Presidente o su istanza della maggioranza
dei Soci.
Entro il mese di gennaio di ogni anno l’Assemblea
Ordinaria dei soci si riunisce comunque per:
a.
discutere e approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e
il bilancio preventivo dell'anno in corso;
b.
prendere atto, dalla relazione del Presidente, delle iniziative e
attività svolte e quella del Revisore dei Conti sulla regolarità
contabile/amministrativa;
c.
proporre al Consiglio Direttivo attività varie;
d.
deliberare su eventuali punti posti all’ordine del giorno;
e.
approvare le quote associative dell’anno. L’anno sociale va dal 1°
gennaio al 31 dicembre;
f.
eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti
qualora scaduti o decaduti.
Con voto palese l’Assemblea provvederà a nominare
due (2) scrutatori, per l’eventuale espletamento di pratiche
inerenti elezioni di organi direttivi.
Articolo
10 – Assemblea Straordinaria dei Soci
L’Assemblea Straordinaria può essere indetta dal
Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o
direttamente dalla metà piu’ uno dei Soci a fronte di richiesta
motivata.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata
anche su richiesta diretta del Revisore dei Conti in base all’art.
17.
L'Assemblea Straordinaria dovrà essere tenuta
negli stessi termini di cui all’articolo 11, in caso di scioglimento
dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo
qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a
perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse
ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto
dal successivo art. 13, al fine di provvedere alla nomina del nuovo
Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
Rientrano nelle competenze dell’Assemblea
Straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui
all’art. 11:
·
Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche;
·
Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue
eventuali modifiche;
·
Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per
la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
·
Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto
disposto dall’art. 19.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più
anziano quale socio.
E’ compito del Presidente dell’Assemblea
verificare la regolare convocazione e costituzione delle stesse.
Il Presidente provvede a nominare un Segretario
il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà
sottoscritto da entrambi nonché, qualora se ne ravvisasse
l’opportunità, da tutti i presenti.
Il verbale di tutte le Assemblee viene conservato
agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali
dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede
Articolo
11 – Convocazione delle Assemblee
La convocazione dell’Assemblea dovrà essere
comunicata ai soci, almeno quattordici (14) giorni prima della data
fissata, tramite convocazione singola o collettiva.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è
valida in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi
dei soci iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero
dei soci presenti. Salvo quanto previsto dall’art 19.
Articolo
12 – Votazioni e delibere
a.
ogni Socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota
sociale ha diritto a un voto;
b.
è ammessa la delega scritta in numero non superiore a uno per ogni
socio;
c.
i Consiglieri e il Revisore dei conti sono eletti a votazione
segreta;
d.
i candidati a consigliere o revisore che ottengono il maggior
numero di voti vengono proclamati eletti. In caso di parità si
procederà al ballottaggio;
e.
gli eletti dovranno accettare la carica seduta stante se presenti
ed entro otto giorni se assenti all’Assemblea.
Tutte le delibere delle assemblee vengono prese a
maggioranza salvo quanto previsto dall’Art. 19.
Articolo
13 – Consiglio Direttivo
I Consiglieri potranno essere: cinque (5); sette
(7); o massimo nove (9), in rapporto 1 a 9 rispetto al numero degli
iscritti dell’anno precedente.
Essi nominano tra di loro il Presidente, il Vice
Presidente, il Cassiere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo
dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza,
in caso di parità ( per defezioni ) in seconda votazione, il voto
del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via
ordinaria sei (6) volte all’anno e in via straordinaria ogni volta
che lo ritenga necessario il Presidente, o su richiesta di un
singolo consigliere, con un preavviso minimo di 3 giorni.
Il Consiglio è legittimamente costituito e la
votazione è valida solo se sono presenti almeno tre (3), cinque (5)
o sette (7) consiglieri rispettivamente al numero dei componenti
indicati al primo comma.
Il
singolo Consigliere o il Consiglio intero possono decadere tramite
una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dell'assemblea.
Un consigliere che risulti assente ad almeno 3 riunioni del
Consiglio o Assemblea nell'arco dell'anno senza un valido e
giustificato motivo viene automaticamente considerato delegittimato.
Articolo
14 – Subentro nel consiglio Direttivo
Quando per dimissioni o per altra causa si renda
vacante un posto da consigliere, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo
di sostituirlo e l’incarico di consigliere verrà proposto al socio
eletto con più voti, nella lista dei candidati, che non ricopre
ancora cariche direttive.
Se quest’ultimo rinuncia all’incarico si
provvederà d’ufficio a richiedere la disponibilità al secondo socio
eletto, e cosi via.
In tal caso gli incarichi potranno essere
riassegnati in seno al Consiglio ad esclusione dell’incarico di
Presidente.
Nel caso in cui non vi siano soci candidati
disponibili o manchi il Presidente, quanto prima si procederà
all’elezione formale dell’intero Consiglio Direttivo da parte dell’
assemblea dei soci.
Articolo
15 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a.
Nominare il Presidente e Vice Presidente;
b.
nominare un Cassiere;
c.
nominare un Segretario, che cura le iscrizioni dei soci, la
raccolta e gestione dei dati;
d.
programmare le attività dell’anno; analizzare, valutare, studiare e
coordinare le attività proposte dall’Assemblea;
e.
compiere gli atti di ordinaria amministrazione, registrando e
aggiornando il libro cassa e libro dei verbali o altri;
f.
raccogliere le iscrizioni dei soci, accettarle o respingerle e
disporre dei recapiti e dati personali;
g.
organizzare eventuali gite, pranzi sociali e corsi tecnici anche
con l'ausilio di "docenti" esterni alla Associazione;
h.
deliberare, con motivazione, l’esclusione o radiazione di soci
renitenti, morosi o indegni;
i.
convocare le Assemblee, compilare i bilanci e le relazioni.
Articolo
16 –
Compiti del Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione a tutti
gli effetti di legge e può con la sola sua firma eseguire
riscossioni e rilasciare valide quietanze ad Enti pubblici e privati
ed a qualsiasi terzo in genere.
Il Presidente eletto, con l’accettazione del suo
incarico, si impegna formalmente ad effettuare entro i termini di
legge la Denuncia di Variazione del codice fiscale dell’
Associazione; si impegna inoltre, in caso di sue dimissioni, ad
agevolare il nuovo presidente entrante nella Variazione del suddetto
codice fiscale, rinunciando a qualsiasi forma di pretesa o azione
sul codice fiscale stesso che possa arrecare danno all’
Associazione.
Il Presidente eletto, inoltre, sempre con
l’accettazione del suo incarico, riconosce e accetta che il Codice
Fiscale rimane comunque proprietà esclusiva del Associazione a
disposizione dei successivi presidenti.
Il Presidente, se presente, presiede le Assemblee
e le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali, i
bilanci e le relative relazioni. E’ suo preciso compito coordinare e
sorvegliare sull’attività dell’associazione e realizzazione dei
programmi.
In caso
di sua assenza o impedimento, tutte le di lui mansioni spettano al
Vice Presidente.
Articolo
17- Compiti del Revisore dei conti
Il
Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea dei Soci, dura in
carica due anni, ed è rieleggibile senza limite di mandati
Ha il
compito di:
·
partecipare liberamente alle riunioni del Consiglio Direttivo con
facoltà di consulenza ed indirizzo, ma senza diritto di voto.
·
Controllare periodicamente la regolare tenuta ed aggiornamento dei
registri di cassa, dei verbali Assemblee dei Soci e del Consiglio
Direttivo, del Libro soci e/o altre scritture sociali nonché la
corretta tenuta e gestione delle disponibilità finanziarie, del
regolare assolvimento degli obblighi di legge e veridicità delle
poste attive e passive. Apponendo la sua firma ai bilanci ne
certifica la regolarità.
·
Allegare al bilancio, unitamente alla relazione del Presidente, una
sua breve relazione a certificazione dei controlli effettuati e
della regolarità o irregolarità riscontrate. In questo ultimo caso
ha facoltà di convocare l'Assemblea dei soci in qualsiasi momento
rendendola edotta e segnalerà i suoi suggerimenti e correttivi fino
a proporre la revoca del mandato a uno o più consiglieri
responsabili. In casi estremi sarà tenuto a denunciare eventuali
illegalità o reati alle autorità competenti.
In caso di inadempienza è responsabile in solido
con il Consiglio Direttivo.
Articolo
18 – Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non
sono retribuite né retribuibili.
Ai Consiglieri, si potrà dar luogo al rimborso
delle spese effettivamente da essi sostenute purché autorizzate da
una delibera del Consiglio Direttivo, e delle quali il beneficiario
del rimborso dovrà consegnare ricevuta ed eventualmente dare ampio
rendiconto in sede di riunione del Consiglio stesso.
Articolo
19 – Scioglimento dell’Associazione
·
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
Generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con
l’approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In
seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei 2/3.
·
La richiesta di convocazione dell’assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con
diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
·
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà
in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del
patrimonio dell’Associazione.
·
La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluta in beneficenza
a favore di altra associazione di pubblica utilità, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo
20 – Clausola Compromissoria
·
Tutte le controversie insorgenti tre l’associazione ed i soci
medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio
Arbitrale composto da tre (3) arbitri due (2) dei quali nominati
dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri
così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
·
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale
dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi
entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell’evento
originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che
ritiene di aver subìto il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza,
indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
·
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo
termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di
cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su
richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente
del Tribunale di Bologna.
·
L’arbitrato avrà sede in Bologna ed il Collegio giudicherà ed
adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi
considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Per quanto non previsto nel presente statuto,
valgono le disposizioni di legge in materia.
Il presente Statuto è stato ratificato dall’Assemblea Straordinaria
dei Soci tenutasi in Bologna in data 07 Dicembre 2010
Letto
sottoscritto e approvato.
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